Mercatino natalizio di autofinanziamento Leggi tutto     FORMAZIONE IN NEUROECONOMIA, NEUROMARKETING E PROCESSI DECISIONALI Leggi tutto     M.RICCIO / G.ALOI: DEPRESSIONE E PSICOFARMACI TRA PSICHIATRIA E PSICOANALISI Leggi tutto     L.LONGHIN: PSICOANALISI E FILOSOFIA ALLA RICERCA DELLA SERENITA' Leggi tutto     N. DALLA CHIESA: L'IMPEGNO CIVILE DELL'INTELLETTUALE Leggi tutto     G.ALOI/S.MORGANTI: RISCHIO COLLISIONE NEL CIELO DEI VALORI Leggi tutto     E. BORGNA: L'INDICIBILE DELLE EMOZIONI Leggi tutto     E. BONCINELLI: LE STANZE DELLA COSCIENZA. Leggi tutto     M. CLERICI: DIPENDENZE IN UN MONDO CHE CAMBIA Leggi tutto     MERCATINO DI AUTOFINANZIAMENTO Leggi tutto     S. NATOLI: L'ETICA DELLA VITA QUOTIDIANA Leggi tutto     R. CARACCI: EPIFANIE DEL QUOTIDIANO Leggi tutto     G.ALOI: L'INCONSCIO RACCONTA Leggi tutto     G.ALOI: GRUPPI DI DISCUSSIONE Leggi tutto     P. GROTT / G. ALOI: CHIARORI NELL'OMBRA: SOMMOVIMENTI DELL'ANIMA Leggi tutto     A. SABBADINI: DIPINGERE CON LA CINEPRESA Leggi tutto     M.P. QUINTAVALLA: GENEALOGIE FEMMINILI E POESIA Leggi tutto     M. DICORATO: IL ROMANTICISMO E IL VERISMO TESTIMONI DELL'UNITA' D'ITALIA Leggi tutto     G. LIGUORI: ORATORIO "DALLA GOLA PROFETICA" Leggi tutto     G. ALOI: INNAMORAMENTO E AMORE TRA DESIDERIO E PAURA Leggi tutto     A. SCIACCHITANO: QUANDO IL PADRE C'ENTRA E CENTRA Leggi tutto     M.C. CAMPANINI: MEDICINA DI GENERE Leggi tutto     M. BENAZZI: LA RIVOLUZIONE NON VIOLENTA DEI QUACCHERI Leggi tutto     

Statuto

01/01/2010 00:00
Etc/GMT+1

CODICE FISCALE N. 97555390158 

CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO UNICREDIT BANCA : N. 00010098571

IBAN :  IT 70 C 02008 01739 00100985717

Allegato “A”

Articolo 1 - Denominazione. E’ costituita l’Associazione culturale denominata “OFFICINA DELLA PSICHE Libero Circolo delle Culture delle Scienze e dei Saperi Umani  – Associazione culturale non lucrativa”.

Articolo 2 - Sede. L’Associazione ha sede in 20123 Milano MI  via Carducci 8. Essa può costituire distaccamenti periferici propri con le modalità che verranno, di volta in volta, stabilite dall’Organo amministrativo.

Articolo 3 - Scopi e finalità.  L’Associazione non ha fine di lucro e ha lo scopo di diffondere la cultura psicologica, medica, filosofica, umanistica, sociologica, economica e scientifica in genere.  Ampliare e rinnovare la valorizzazione dell’etica e dell’estetica del vivere umano. Ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere favorendo i contatti tra persone, enti ed associazioni. Allargare gli orizzonti in campo culturale affinché si crei trasmissione dell’amore per la cultura e per la persona dando rilievo al valore sociale del vivere. Promuovere incontri e momenti di aggregazione nel nome di interessi culturali e conoscitivi assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale dell’educazione e della formazione permanente. Essere punto di riferimento anche per coloro che svantaggiati culturalmente e/o psichicamente possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni,  proposte culturali che possano dare  sollievo al loro disagio. Promuovere attività culturali, scientifiche e conoscitive con dibattiti, seminari, convegni, conferenze, proiezioni di film e documentari, concerti e opere teatrali, presentazione di libri, incontri con esperti in materie scientifiche ed umanistiche e con ospiti di rilievo, viaggi culturali e quant’altro abbia ad assolvere l’esigenza scientifica,  umanistica, artistica,  sociale e psicologica  dell’individuo.  L’Associazione potrà svolgere qualsiasi attività necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà aderire e/o collaborare con fondazioni, enti pubblici e privati.

Articolo 4 – Soci – L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione e alla partecipazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono:

a.       soci ordinari tutte le persone o gli enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

b.       soci onorari le persone, gli enti o le istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla vita e allo sviluppo della Associazione, hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali;    

c.       soci aderenti le persone, gli enti o le istituzioni che contribuiscono allo sviluppo e alla vita associativa per solo alcune delle attività culturali che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale differenziata stabilita dall’organo amministrativo.

Fra gli associati ordinari e onorari aderenti  all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni associato ha un voto. I genitori degli associati minorenni hanno un voto da esercitarsi congiuntamente. Possono aderire all’Associazione tutti coloro che fanno domanda scritta all’Organo amministrativo  dichiarando di accettare, senza riserva, lo Statuto sociale. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro la data dell’assemblea annuale degli iscritti; dopo tale data i soci che non avessero provveduto al rinnovo dell’iscrizione saranno considerati dimissionari. La qualità di Associato si perde per decorso del termine, decesso, dimissioni, morosità o esclusione. L’esclusione verrà pronunziata nei confronti di quei soci che danneggiano l’Associazione promuovendo in essa dissapori o discordie, ovvero che rifiutino di aderire alle deliberazioni legalmente prese dagli organi dell’Associazione, ovvero che forniscano false dichiarazioni o comunque che vengano ritenuti indegni. L’ammissione e l’espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Nessun socio dopo le dimissioni o l’esclusione potrà avanzare rivendicazioni di sorta sul patrimonio sociale o sui contributi versati.

Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati. Gli associati maggiori di età e i genitori degli associati minorenni hanno diritto:

-          di partecipare all’Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

-          di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

-          di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

-          di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione.

Gli associati sono obbligati:

-          ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

-          a pagare la quota associativa;

-          a svolgere le attività preventivamente concordate;

-          a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

Articolo 6 - Risorse economiche e Patrimonio. L’Associazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei propri scopi da:

a.       quote associative,

b.       contributi degli aderenti,

c.        contributi da privati,

d.       contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche,

e.       donazioni e lasciti testamentari,

f.         rimborsi derivanti da convenzioni,

g.       entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,

h.       rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione.

Detti contributi potranno essere rappresentati da somme di denaro, da beni mobili, da beni immobili e da qualsiasi altro bene.

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dall’insieme dei beni mobili e immobili che sono di proprietà dell’Associazione dedotte le passività esistenti. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

Articolo 7 – Utili. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati agli scopi istituzionali dell’Associazione; è vietata la distribuzione di fondi , riserve e capitale durante la vita dell’ente. L’Associazione non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, gli utili, né cedere beni o prestare servizi diversi da quelli propri dell’organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l’organizzazione o ne fanno parte.

Articolo 8 – Organi sociali.  Sono organi dell’Associazione:

-          l’Assemblea degli Associati,

-          il Consiglio di Direttivo,

-          il Presidente.

Articolo 9 – Assemblea degli Associati. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione, è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo, per l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’anno precedente, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo. L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione, è reso pubblico nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l’Ordine del Giorno. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L’Assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per  esigenze dell’Associazione, di modifica dello Statuto,  per lo scioglimento dell’Associazione, per la nomina del Liquidatore e per la devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione o di un terzo degli associati; in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento  della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Articolo 10 -  Amministrazione. L’Amministrazione dell’Associazione è curata dal Consiglio Direttivo composto da due a sette membri ovvero da un Amministratore unico. Detto Organo amministrativo viene eletto dall’Assemblea e dura in carica fino a revoca o dimissioni. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente che dura in carica a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante avviso comunicato almeno tre giorni prima della riunione; nomina altresì tra i suoi membri un vice presidente che sostituisce il Presidente in caso di indisponibilità dello stesso. Il Consiglio Direttivo delibera con voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi componenti, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Presidente ovvero l’Amministratore Unico  rappresenta l’Associazione verso i terzi ed in giudizio.

Spetta all’Organo direttivo:

a.       predisporre il rendiconto dell’associazione,

b.       determinare l’ammontare annuale della quota di associazione,

c.        compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione senza limitazione alcuna,

d.       assumere e licenziare dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,

e.       nominare procuratori dell’Associazione per determinati atti o categorie di atti,

f.         strutturare programmi di attuazione per tutte le attività dell’Associazione previste dall’oggetto sociale,

g.       convocare le assemblee,

h.       qualificare ed escludere gli associati.

Articolo 11 – Rendiconto economico finanziario. L’esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall’Organo Direttivo il Bilancio da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea. La stesura del resoconto annuale dal quale devono risultare i beni e i contributi è obbligatoria.

Articolo 12 – Scioglimento. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta dell’Organo Direttivo. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibererà altresì in ordine alla devoluzione del patrimonio con vincolo che le somme ed i beni che residuassero dovranno essere devoluti esclusivamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini culturali e sociali.   Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.